# Gruppo GM — Acceleratore d'Imprese > Gruppo GM è un acceleratore d'imprese che integra ufficio gare e progettazione di appalti, consulenza ambientale ed ESG, certificazioni e sistemi di gestione, finanza agevolata e internazionalizzazione, con sedi a Roma, Tokyo e una sede operativa a Shanghai che fa da ponte tra Europa e Cina. - Web: https://www.gruppogm.eu/ - Email: segreteria@gruppogm.eu - Tel: +39 06 83 77 36 64 · +39 339 877 0967 · +81 343 605 000 (Tokyo) - Via Appia, 243 — 00183 Roma (RM) - Sede operativa — Shanghai: Shanghai, P.R. China — https://www.gruppogm.eu/cina - 7F Fuji Building 40, 15-14 Sakuragaokacho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031 — https://www.gruppogm.eu/giappone - Scarica il company profile: https://www.gruppogm.eu/assets/doc/gruppo-gm-company-profile.pdf ## Aree di competenza ### [Sostenibilità e Transizione Ambientale](https://www.gruppogm.eu/servizi/sostenibilita-ambiente-esg) Accompagniamo imprese e organizzazioni nell'intero percorso di sostenibilità: misurazione degli impatti ambientali, rendicontazione ESG, dichiarazioni ambientali di prodotto, analisi del ciclo di vita ed economia circolare. Traduciamo la normativa europea in un piano operativo concreto, con i dati e la documentazione necessari a dimostrarlo davanti a clienti, enti e auditor. - Report ESG e rendicontazione di sostenibilità - Dichiarazioni ambientali di prodotto e analisi del ciclo di vita - Economia circolare e procedure di qualifica dei sottoprodotti - Conformità alla normativa ambientale europea e fascicoli tecnici ### [Certificazioni e Sistemi di Gestione](https://www.gruppogm.eu/servizi/certificazioni-sistemi-gestione) Costruiamo e manteniamo sistemi di gestione certificati: qualità, ambiente, organizzazioni educative, parità di genere, oltre alle norme tecniche di settore per servizi di pulizia, sanificazione e controllo delle infestazioni. Gestiamo l'intero percorso — analisi dei gap, stesura di procedure e registrazioni, formazione interna, affiancamento in fase di audit — fino al rilascio del certificato e al suo mantenimento. - Certificazioni ISO per qualità, ambiente e organizzazione - Norme tecniche di settore per servizi e processi operativi - Certificazione della parità di genere - Attestazioni e qualificazioni per i lavori e gli appalti pubblici ### [Gare d'Appalto e Ufficio Gare](https://www.gruppogm.eu/ufficio-gare) Progettiamo e redigiamo offerte per procedure di gara pubblica nei settori in cui abbiamo esperienza operativa diretta: igiene e gestione ambientale, servizi socioassistenziali e residenziali, sanificazione e disinfezione, manutenzione del verde, edilizia e impiantistica per il ciclo delle acque. Dall'analisi del capitolato al piano economico, fino alla documentazione amministrativa e al coordinamento di consorzi e raggruppamenti. - Analisi del capitolato e strategia di partecipazione - Progettazione e redazione dell'offerta tecnica - Documentazione amministrativa e requisiti di qualificazione - Piano economico e gestione dei portali di e-procurement ### [Finanza Agevolata e Bandi](https://www.gruppogm.eu/servizi/finanza-agevolata-bandi) Monitoriamo costantemente bandi e incentivi disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo e selezioniamo quelli realmente accessibili per ciascuna impresa. Curiamo la costruzione del progetto, il business plan, la presentazione della domanda e la rendicontazione finale, coordinandoci con le altre aree per finanziare anche certificazioni, investimenti in sostenibilità e digitalizzazione. - Scouting di bandi e incentivi regionali, nazionali ed europei - Analisi di ammissibilità e strategia di candidatura - Business plan e progettazione tecnico-economica - Gestione, monitoraggio e rendicontazione del finanziamento ### [Internazionalizzazione](https://www.gruppogm.eu/servizi/internazionalizzazione) Costruiamo il percorso di ingresso in un nuovo mercato: analisi e selezione del paese, posizionamento rispetto ai concorrenti locali, ricerca di partner e distributori, adeguamento di prodotto e documentazione, set-up societario e commerciale. Con la sede operativa di Shanghai accompagniamo le aziende cinesi verso le regole e il mercato europeo e le imprese italiane verso la Cina; con la sede di Tokyo seguiamo il Giappone. - Analisi di mercato e strategia di ingresso - Ricerca e selezione di partner, distributori e agenti - Adeguamento normativo e documentale per il paese di destinazione - Set-up operativo e accompagnamento commerciale ### [Organizzazione e Digitalizzazione d'Impresa](https://www.gruppogm.eu/servizi/organizzazione-digitalizzazione) Accompagniamo le imprese nelle fasi in cui l'organizzazione deve cambiare: avvio o riassetto dell'attività, rapporti con gli enti, riprogettazione dei processi interni e digitalizzazione dei flussi documentali. È la base su cui poggiano tutte le altre aree: senza processi ordinati e dati tracciabili non si supera un audit, non si vince una gara e non si rendiconta un finanziamento. - Avvio, riassetto societario e adempimenti verso gli enti - Analisi e riprogettazione dei processi interni - Digitalizzazione dei flussi documentali e amministrativi - Automazione delle attività ripetitive e integrazione dei sistemi ### [Tecnologia e Sviluppo Software](https://www.gruppogm.eu/servizi/tecnologia-software) Lo sviluppo software non è una consulenza a sé stante: è ciò che rende ripetibile e dimostrabile tutto il resto. Progettiamo e realizziamo gli strumenti che servono ai progetti in corso — scadenzari per gare e finanziamenti, archivi documentali per i sistemi di gestione, raccolta e verifica dei dati ambientali, piattaforme e canali digitali multilingua per i mercati esteri — con un'attenzione costante all'efficienza: meno risorse consumate significa costi più bassi e impronta ambientale ridotta. - Scadenziari e archivi per gare, requisiti e finanziamenti - Cruscotti per dati ambientali e indicatori ESG - Gestione documentale dei sistemi di gestione certificati - Siti, portali ed e-commerce multilingua per i mercati esteri ## [Desk Cina — Sede operativa · Shanghai](https://www.gruppogm.eu/cina) Dalla nostra sede operativa di Shanghai aiutiamo le aziende cinesi a rispettare la normativa europea e a lavorare in Italia, e le imprese italiane ed europee a operare in Cina. Sostenibilità ed ESG, conformità di prodotto, aspetti legali e commerciali: un solo interlocutore tra Roma e Shanghai. Lavoriamo in italiano, inglese e cinese. ### Cina → Europa: Aziende cinesi che esportano, investono o partecipano a gare in Europa Il mercato europeo chiede sempre più dati e documenti: emissioni incorporate, imballaggi conformi, filiere tracciate, informazioni ESG per i clienti. Vi aiutiamo a capire quali regole si applicano ai vostri prodotti e a prepararvi prima delle scadenze. - CBAM: calcolo e verifica delle emissioni incorporate per acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti - Regolamento imballaggi PPWR, batterie, ecodesign e passaporto digitale dei prodotti - EUDR, lavoro forzato e due diligence richiesti dai clienti europei - Dati ESG e questionari CSRD / VSME per la catena del valore - Marcature, certificazioni ISO e documentazione tecnica - Costituzione della società in Italia, partner, distributori e gare pubbliche ### Europa → Cina: Imprese italiane ed europee che vogliono vendere, produrre o acquistare in Cina La Cina ha regole, standard e prassi commerciali proprie. Da Shanghai vi accompagniamo dalla scelta dei partner alla conformità del prodotto, fino alle richieste ESG che arrivano sempre più spesso anche dai committenti cinesi. - Analisi di mercato, strategia di ingresso e canali di vendita - Ricerca e verifica di partner, fornitori e distributori - Standard GB, certificazione obbligatoria CCC, etichettatura e imballaggi - Rendicontazione di sostenibilità richiesta dalle borse e dai clienti cinesi - Contratti, tutela del marchio e aspetti legali, con professionisti partner abilitati - Fiere, missioni, incontri B2B e assistenza in loco ### I servizi del desk Cina - **Sostenibilità ed ESG**: Raccolta dati ambientali e sociali, report ESG, impronta di carbonio di prodotto e di organizzazione, risposte ai questionari dei clienti europei e cinesi. - **Carbonio e CBAM**: Calcolo delle emissioni incorporate secondo il metodo UE, raccolta dei dati di impianto e preparazione per la verifica, coordinamento con l'importatore europeo. - **Conformità di prodotto**: Imballaggi (PPWR), batterie, ecodesign, sostanze, marcatura CE e documentazione tecnica per immettere i prodotti sul mercato europeo; standard GB e CCC per la Cina. - **Filiera e due diligence**: Geolocalizzazione e dovuta diligenza EUDR, verifiche sul lavoro forzato, codici di condotta e audit dei fornitori richiesti dai grandi clienti. - **Consulenza legale e contrattuale**: Contratti di fornitura, distribuzione e agenzia, tutela del marchio, scelta della forma societaria, in collaborazione con avvocati e commercialisti partner in Italia e in Cina. - **Consulenza commerciale**: Analisi di mercato, posizionamento, ricerca e selezione di partner, distributori e fornitori, accompagnamento nelle trattative e nelle prime vendite. - **Società e investimenti in Italia**: Costituzione della società, sede, adempimenti fiscali e del lavoro, autorizzazioni e verifiche sugli investimenti esteri nei settori strategici. - **Gare, certificazioni e incentivi**: Partecipazione a gare pubbliche in Italia, certificazioni ISO e di settore, finanza agevolata per gli investimenti produttivi e la transizione green. ### Lavorare tra Europa e Cina **Che cosa fa la sede operativa di Gruppo GM a Shanghai?** È il punto di contatto diretto di Gruppo GM in Cina. Segue le aziende cinesi che esportano, investono o partecipano a gare in Europa, aiutandole a rispettare le regole europee su carbonio, imballaggi, prodotti, filiera ed ESG, e le imprese italiane ed europee che vogliono operare in Cina. Coordina il lavoro con la sede di Roma per gli aspetti italiani ed europei. **Aiutate i produttori cinesi con il CBAM?** Sì. Dal 2026 il CBAM è nella fase definitiva: gli importatori europei di acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti e idrogeno chiedono ai produttori dati verificati sulle emissioni incorporate. Aiutiamo gli impianti cinesi a calcolarle con il metodo UE, a preparare la documentazione per la verifica e a coordinarsi con l'importatore, prima della prima dichiarazione annuale del 31 agosto 2027. **Quali regole europee devono conoscere le aziende cinesi che esportano in UE?** Dipende dal prodotto. Le principali sono il CBAM per i materiali ad alta intensità di carbonio, il regolamento imballaggi PPWR (applicato dal 12 agosto 2026), il regolamento batterie, l'ecodesign con il passaporto digitale dei prodotti, l'EUDR per legno, gomma, soia e altre materie prime, il divieto dei prodotti ottenuti con lavoro forzato (dal dicembre 2027) e le richieste di dati ESG dei clienti soggetti a CSRD e CSDDD. **Un'azienda cinese può partecipare alle gare d'appalto in Italia?** Sì, nel rispetto dei requisiti del Codice dei contratti pubblici. Vanno però considerati il regolamento UE sulle sovvenzioni estere (FSR), che impone di notificare i contributi finanziari esteri negli appalti di valore pari o superiore a 250 milioni di euro, e lo strumento per gli appalti internazionali (IPI), già applicato ai dispositivi medici. Il nostro ufficio gare segue la preparazione dell'offerta e della documentazione. **Quali regole ESG cinesi riguardano le imprese italiane che lavorano in Cina?** Le borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino hanno pubblicato nel 2024 linee guida sulla rendicontazione di sostenibilità, obbligatorie per le principali società quotate con i primi report sull'esercizio 2025; il Ministero delle Finanze sta costruendo standard nazionali di disclosure, e il mercato nazionale del carbonio si è esteso ad acciaio, cemento e alluminio. Per i fornitori italiani significa ricevere sempre più richieste di dati ESG anche dai clienti cinesi. **In che lingue lavorate e come si inizia?** Lavoriamo in italiano, inglese e cinese. Si inizia con un primo incontro gratuito, a Shanghai, a Roma o in videochiamata, in cui definiamo le regole che si applicano, le scadenze e le priorità. Potete scriverci via email o WhatsApp. ### Guide pratiche UE–Cina #### [CBAM per produttori ed esportatori cinesi: cosa serve dal 2026](https://www.gruppogm.eu/cina/guide/cbam-esportatori-cinesi) **La risposta in breve:** Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è nella fase definitiva: chi importa nell'UE oltre 50 tonnellate l'anno di acciaio e ferro, alluminio, cemento, fertilizzanti o idrogeno deve essere dichiarante autorizzato e acquistare certificati pari alle emissioni incorporate nelle merci. Il costo dipende dai dati dell'impianto di produzione in Cina: senza dati verificati si applicano valori predefiniti, di norma più penalizzanti. Per un produttore cinese, fornire dati corretti è diventato un fattore di competitività. **A chi si rivolge:** Acciaierie, fonderie, produttori di alluminio, cemento, fertilizzanti e idrogeno in Cina, trader ed esportatori che vendono questi materiali, e i prodotti derivati elencati nell'allegato I (per esempio viti, bulloni e alcuni semilavorati), a clienti europei. **Chi paga e chi fornisce i dati.** L'obbligo giuridico ricade sull'importatore europeo, che presenta la dichiarazione annuale e restituisce i certificati. Ma le emissioni incorporate si calcolano sull'impianto che ha prodotto la merce: è il produttore cinese a dover raccogliere i dati e trasmetterli, di solito con il modello di comunicazione predisposto dalla Commissione. Gli impianti extra-UE possono anche registrarsi nel registro CBAM, così da condividere i dati verificati con più importatori. **Come si calcolano le emissioni incorporate.** Il metodo è quello europeo: si considerano le emissioni dirette del processo, quelle dei precursori (per esempio il clinker nel cemento o la ghisa nell'acciaio) e, per cemento e fertilizzanti, anche le emissioni indirette dell'elettricità. Non basta un'impronta di carbonio di prodotto calcolata con altri standard: i confini del sistema, le regole di allocazione e i dati di monitoraggio devono seguire la metodologia CBAM, e nella fase definitiva i dati vanno verificati da un verificatore accreditato. **Il prezzo del carbonio pagato in Cina.** Il regolamento consente all'importatore di ridurre i certificati da restituire per il prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese di origine. Il mercato nazionale cinese delle emissioni copre il settore elettrico e dal 2025 anche acciaio, cemento e alluminio: documentare correttamente i costi sostenuti in Cina può quindi ridurre il conto per il cliente europeo. **Le scadenze.** Fase definitiva dal 1° gennaio 2026; vendita dei certificati CBAM dal 1° febbraio 2027; prima dichiarazione annuale, sulle importazioni del 2026, entro il 31 agosto 2027. Le quote gratuite dell'ETS europeo si riducono progressivamente fino al 2034, quindi il peso economico del CBAM crescerà ogni anno. **Passo per passo:** 1. Individuare i codici doganali (NC) dei prodotti venduti in UE che rientrano nel CBAM 2. Mappare impianti, processi produttivi e precursori acquistati 3. Impostare un piano di monitoraggio secondo la metodologia UE 4. Raccogliere i dati sui precursori dai propri fornitori 5. Far verificare i dati da un verificatore accreditato 6. Trasmettere le comunicazioni agli importatori e concordare nei contratti dati, tempi e costi **Errori da evitare:** - Affidarsi ai valori predefiniti: costano di più al cliente e indeboliscono la vostra offerta - Usare un calcolo di impronta di carbonio non conforme alla metodologia CBAM - Consegnare i dati in ritardo rispetto alle scadenze dell'importatore **Il CBAM riguarda anche i prodotti finiti?** Oggi copre soprattutto materiali di base e alcuni prodotti derivati elencati nell'allegato I, come viti e bulloni in acciaio. La Commissione ha proposto di estenderlo ad altri prodotti a valle per evitare elusioni: conviene verificare periodicamente l'elenco dei codici. **Chi deve acquistare i certificati CBAM?** L'importatore europeo autorizzato. Il produttore cinese non acquista certificati, ma i suoi dati determinano quanti ne servono e quindi il costo finale della merce. **Cosa succede se non fornisco i dati?** L'importatore deve usare i valori predefiniti stabiliti dalla Commissione, in genere più alti delle emissioni reali di un impianto efficiente. Il costo aggiuntivo finisce nella trattativa commerciale. **Il prezzo pagato nel mercato del carbonio cinese si può detrarre?** Sì, se è stato effettivamente pagato e documentato secondo le regole europee. La detrazione riduce i certificati che l'importatore deve restituire. #### [Aprire una società in Italia per un'azienda cinese: guida pratica](https://www.gruppogm.eu/cina/guide/aprire-societa-in-italia-azienda-cinese) **La risposta in breve:** La forma più usata è la società a responsabilità limitata (S.r.l.), costituita con atto notarile e iscritta al Registro delle imprese; in alternativa si può aprire una sede secondaria della società cinese o un ufficio di rappresentanza senza attività commerciale. Servono il codice fiscale per soci e amministratori, una sede legale in Italia, un indirizzo PEC e la partita IVA. Dal novembre 2023 la Cina aderisce alla Convenzione dell'Aia sull'apostille, e questo semplifica la legalizzazione dei documenti societari. **A chi si rivolge:** Aziende cinesi che vogliono vendere, distribuire, produrre o partecipare a gare in Italia con una presenza stabile, e investitori interessati ad acquisire imprese italiane. **Le forme possibili.** La S.r.l. può essere costituita con un capitale minimo di 1 euro, anche se nella pratica si conferisce un capitale più consistente per credibilità verso banche e clienti; la S.p.A. richiede almeno 50.000 euro. La sede secondaria è una filiale senza personalità giuridica autonoma: la società cinese risponde direttamente. L'ufficio di rappresentanza può svolgere solo attività promozionali e di collegamento, non vendere. **Documenti e passaggi.** Servono la documentazione societaria della controllante (statuto, certificato di registrazione, delibera), apostillata in Cina e tradotta in italiano con traduzione giurata, i documenti d'identità di soci e amministratori e il loro codice fiscale italiano, ottenibile anche tramite i consolati. Seguono l'atto dal notaio, l'iscrizione al Registro delle imprese, l'attribuzione della partita IVA, la PEC, l'apertura del conto corrente e, se ci sono dipendenti, le posizioni INPS e INAIL. **Golden power e settori strategici.** Gli investimenti esteri in settori come difesa, energia, trasporti, comunicazioni e 5G, sanità, agroalimentare e finanza possono richiedere la notifica preventiva alla Presidenza del Consiglio secondo la normativa golden power (DL 21/2012). Valutarlo all'inizio evita blocchi o prescrizioni a operazione già avviata. **Fisco, personale e permessi.** Le società italiane pagano l'IRES al 24% e l'IRAP, in genere al 3,9%, oltre all'IVA. Il personale si assume secondo il contratto collettivo di settore. Per dirigenti e personale trasferito dalla Cina esistono permessi di lavoro dedicati, fuori dalle quote ordinarie, da pianificare per tempo. **Passo per passo:** 1. Scegliere la forma (S.r.l., sede secondaria, ufficio di rappresentanza) in base alle attività previste 2. Verificare se il settore rientra nel golden power 3. Preparare e apostillare in Cina i documenti della controllante, con traduzione giurata 4. Ottenere il codice fiscale italiano per soci e amministratori 5. Costituire la società dal notaio e completare Registro delle imprese, partita IVA e PEC 6. Aprire il conto, impostare contabilità, personale e permessi di lavoro **Errori da evitare:** - Sottovalutare i tempi per codice fiscale, conto corrente e traduzioni - Aprire un ufficio di rappresentanza quando l'obiettivo è vendere - Scoprire il golden power solo a trattativa conclusa **Qual è il capitale minimo per una S.r.l. in Italia?** Un euro per legge. Per accedere al credito e ai contratti con clienti importanti si conferisce di solito un capitale più alto, spesso almeno 10.000 euro. **L'amministratore può vivere in Cina?** Sì, l'amministratore può essere non residente, ma deve avere un codice fiscale italiano e una firma digitale per molti adempimenti. Spesso si affianca un procuratore o un amministratore locale. **Quanto tempo serve?** Con i documenti pronti la costituzione richiede in genere alcune settimane; i tempi più lunghi riguardano di solito apostille, traduzioni e apertura del conto. **Basta un ufficio di rappresentanza per vendere in Italia?** No: l'ufficio di rappresentanza può fare solo promozione e collegamento. Per fatturare servono una sede secondaria o una società. #### [Regolamento imballaggi PPWR: cosa devono fare gli esportatori cinesi](https://www.gruppogm.eu/cina/guide/ppwr-imballaggi-esportatori-cinesi) **La risposta in breve:** Dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato europeo, compreso quello che avvolge prodotti fabbricati in Cina, deve rispettare il Regolamento (UE) 2025/40: limiti ai PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e ai metalli pesanti, dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica. Seguono le etichette armonizzate dal 2028 e, dal 2030, riciclabilità obbligatoria, contenuto riciclato minimo e spazio vuoto massimo del 50%. Gli obblighi ricadono su fabbricante, importatore e distributore, ma i dati vengono chiesti ai fornitori cinesi. **A chi si rivolge:** Produttori cinesi di imballaggi, produttori di beni confezionati in Cina e venduti in UE, venditori online e piattaforme che spediscono ai consumatori europei. **Chi ha gli obblighi.** Il fabbricante è chi produce l'imballaggio o lo fa progettare e produrre con il proprio nome; l'importatore è chi lo immette per primo sul mercato UE; distributori e fornitori di servizi di logistica devono verificare la conformità. Chi vende da un paese extra-UE direttamente ai consumatori europei deve nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ogni Stato membro in cui vende. **Cosa cambia dal 12 agosto 2026.** Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono superare i limiti fissati per i PFAS; per tutti gli imballaggi la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente deve restare sotto i 100 mg/kg. Per ogni imballaggio servono la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti, da conservare e fornire alle autorità su richiesta. **Le tappe successive: 2028 e 2030.** Da agosto 2028 arriva l'etichetta armonizzata con il materiale, per la raccolta differenziata. Dal 2030 tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (classi A, B o C), quelli in plastica devono contenere una quota minima di riciclato, gli imballaggi per l'e-commerce, multipli e da trasporto non possono avere più del 50% di spazio vuoto e alcuni formati monouso vengono vietati. **E-commerce e vendite a distanza.** Chi spedisce direttamente ai consumatori europei deve essere registrato nei registri dei produttori dei paesi di destinazione e aderire ai sistemi di responsabilità estesa; le piattaforme online devono verificarlo. Senza registrazione i prodotti possono essere rimossi dal marketplace. **Passo per passo:** 1. Censire gli imballaggi per prodotto: materiali, pesi, fornitori, mercati di destinazione 2. Raccogliere dai fornitori le dichiarazioni su PFAS e metalli pesanti 3. Preparare dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica 4. Registrarsi ai sistemi EPR e nominare il rappresentante autorizzato dove serve 5. Pianificare le etichette armonizzate del 2028 6. Riprogettare gli imballaggi per riciclabilità, contenuto riciclato e spazio vuoto entro il 2030 **Errori da evitare:** - Pensare che il regolamento riguardi solo i produttori europei - Dimenticare gli imballaggi secondari e da trasporto - Rimandare la riprogettazione al 2029, quando fornitori e materiali riciclati saranno più scarsi **Il PPWR si applica agli imballaggi prodotti in Cina?** Sì: conta dove l'imballaggio viene immesso sul mercato, non dove è prodotto. Ogni imballaggio venduto nell'UE deve essere conforme. **Serve un rappresentante in Europa?** Chi vende a distanza da un paese extra-UE ai consumatori europei deve nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro di vendita. **Le scatole di cartone ondulato sono coinvolte?** Sì, il regolamento riguarda tutti i materiali e tutti i livelli di imballaggio: primario, secondario e da trasporto. **Quando diventano obbligatorie le nuove etichette?** Le etichette armonizzate sul materiale si applicano da agosto 2028, oppure 24 mesi dopo l'atto di esecuzione della Commissione se successivo. #### [EUDR, lavoro forzato e batterie: la filiera cinese davanti alle regole UE](https://www.gruppogm.eu/cina/guide/eudr-lavoro-forzato-batterie-fornitori-cinesi) **La risposta in breve:** Tre regole europee chiedono di dimostrare cosa succede a monte della filiera. L'EUDR, dal 30 dicembre 2026 per grandi e medie imprese, richiede la geolocalizzazione delle materie prime come legno, gomma e soia; il regolamento sul lavoro forzato vieta dal 14 dicembre 2027 i prodotti ottenuti con lavoro forzato, qualunque sia l'origine; il regolamento batterie introduce il passaporto digitale dal febbraio 2027 e la due diligence sulle materie prime dall'agosto 2027. I clienti europei trasferiranno queste richieste ai fornitori cinesi. **A chi si rivolge:** Fornitori cinesi di mobili, carta, legno, pneumatici e articoli in gomma, prodotti a base di soia; produttori di batterie e di apparecchi con batterie; ogni esportatore con clienti europei soggetti a due diligence. **EUDR: legno, gomma e le altre materie prime.** Per bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, e per i derivati elencati (mobili, carta, pneumatici e altri), chi immette il prodotto in UE deve dimostrare che non deriva da deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e che è conforme alle leggi del paese di produzione, con le coordinate degli appezzamenti. La Cina è un grande trasformatore di legno e gomma importati: servono dati di tracciabilità che risalgono fino all'origine. **Il divieto dei prodotti del lavoro forzato.** Il regolamento si applica a tutti i prodotti e a tutti gli operatori, senza soglie dimensionali. Le autorità possono indagare sulla base di informazioni e di una banca dati dei rischi, e vietare, ritirare o far smaltire le merci. Per i fornitori significa poter documentare condizioni di lavoro e origine dei componenti. **Regolamento batterie.** Le batterie industriali, per veicoli elettrici e per mezzi leggeri avranno un passaporto digitale dal 18 febbraio 2027; dal 18 agosto 2027 si applica la due diligence su cobalto, litio, nichel e grafite naturale; seguono l'impronta di carbonio e, dal 2031, quote minime di materiale riciclato. Per l'industria cinese delle batterie è il cambiamento più rilevante sul mercato europeo. **Passo per passo:** 1. Mappare i prodotti venduti in UE che rientrano nei tre regolamenti 2. Ricostruire la filiera fino alle materie prime, con fornitori e paesi di origine 3. Raccogliere geolocalizzazione e prove di legalità per le materie prime EUDR 4. Adottare una politica di due diligence e audit dei fornitori 5. Preparare i dati per il passaporto delle batterie e per l'impronta di carbonio 6. Concordare con i clienti europei formati e tempi di trasmissione dei dati **Errori da evitare:** - Pensare che basti un certificato generico di sostenibilità - Fermarsi al fornitore diretto senza risalire alle materie prime - Aspettare la richiesta formale del cliente per iniziare **L'EUDR si applica alle aziende cinesi?** Gli obblighi ricadono su chi immette il prodotto nel mercato UE, ma senza i dati del fornitore cinese l'importatore non può completare la dichiarazione di dovuta diligenza. In pratica la richiesta arriva a tutta la filiera. **Da quando si applica il divieto dei prodotti del lavoro forzato?** Dal 14 dicembre 2027, per tutti i prodotti immessi o esportati dal mercato UE, comprese le vendite online. **Che cos'è il passaporto delle batterie?** Un registro digitale, accessibile con un codice QR, con informazioni su composizione, prestazioni, origine dei materiali e impronta di carbonio. È obbligatorio dal 18 febbraio 2027 per batterie industriali sopra 2 kWh, per veicoli elettrici e per mezzi di trasporto leggeri. **Le PMI cinesi sono escluse?** No. Il regolamento sul lavoro forzato non ha soglie; l'EUDR prevede solo tempi più lunghi per le micro e piccole imprese che immettono i prodotti in UE. #### [Gare d'appalto in Italia per aziende cinesi: requisiti, FSR e IPI](https://www.gruppogm.eu/cina/guide/gare-appalto-italia-aziende-cinesi) **La risposta in breve:** Un'azienda cinese può partecipare alle gare pubbliche in Italia, ma con alcune cautele. La Cina non aderisce all'accordo OMC sugli appalti pubblici e, secondo la Corte di giustizia UE (sentenza Kolin, ottobre 2024), gli operatori di paesi senza accordi sugli appalti con l'UE non possono invocare le direttive europee: la partecipazione dipende quindi dalle scelte della stazione appaltante. Negli appalti di valore pari o superiore a 250 milioni di euro va notificata la ricezione di contributi finanziari esteri (FSR) e per i dispositivi medici valgono le misure IPI. **A chi si rivolge:** Aziende cinesi di costruzioni, impiantistica, energia, trasporti, tecnologie e dispositivi medici, da sole o in raggruppamento con imprese italiane. **Il quadro: Codice dei contratti e accesso dei paesi terzi.** Le gare italiane seguono il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Per gli operatori di paesi che non hanno accordi sugli appalti con l'UE, come la Cina, la stazione appaltante può decidere se ammetterli e a quali condizioni. Spesso la strada più solida è partecipare con una società costituita in Italia o in raggruppamento con imprese italiane. **Sovvenzioni estere (FSR).** Se il valore stimato dell'appalto è pari o superiore a 250 milioni di euro e l'operatore ha ricevuto da Stati extra-UE contributi finanziari di almeno 4 milioni di euro per paese negli ultimi tre anni, va presentata una notifica alla Commissione; altrimenti una dichiarazione. Durante l'esame l'aggiudicazione resta sospesa. **Lo strumento per gli appalti internazionali (IPI).** Dal 2025 l'UE applica la prima misura IPI: nelle gare per dispositivi medici di valore superiore a 5 milioni di euro gli operatori cinesi sono esclusi e le offerte possono contenere solo una quota limitata di componenti di origine cinese. Altre misure potranno riguardare nuovi settori. **Requisiti e offerta.** Per i lavori pubblici sopra i 150.000 euro serve l'attestazione SOA; per servizi e forniture contano fatturato, esperienze analoghe e certificazioni come ISO 9001, 14001 e 45001. Tutta la documentazione va tradotta e caricata sulle piattaforme telematiche; l'offerta tecnica, che vale almeno il 70% del punteggio nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, va costruita sui criteri del bando e sui criteri ambientali minimi. **Passo per passo:** 1. Verificare se la stazione appaltante ammette operatori di paesi terzi e a quali condizioni 2. Valutare la partecipazione con una società italiana o in raggruppamento 3. Controllare soglie FSR e misure IPI applicabili 4. Ottenere qualificazioni e certificazioni richieste (SOA, ISO) 5. Preparare documentazione amministrativa tradotta e offerta tecnica 6. Gestire caricamento, chiarimenti e verifica dei requisiti dopo l'aggiudicazione **Errori da evitare:** - Dare per scontato il diritto di partecipare come un operatore europeo - Scoprire la notifica FSR a offerta già presentata - Tradurre un'offerta tecnica standard invece di costruirla sui criteri del bando **Un'azienda cinese può partecipare a una gara in Italia?** Sì, ma la stazione appaltante può limitarne l'accesso, perché la Cina non ha accordi sugli appalti con l'UE. Partecipare con una società italiana o in raggruppamento con imprese italiane è spesso la soluzione più sicura. **Quando serve la notifica FSR?** Negli appalti con valore stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, se l'operatore e il suo gruppo hanno ricevuto almeno 4 milioni di euro di contributi da uno Stato extra-UE nei tre anni precedenti. **Cosa prevede la misura IPI sui dispositivi medici?** Esclude gli operatori cinesi dalle gare per dispositivi medici di valore superiore a 5 milioni di euro e limita la quota di componenti di origine cinese nelle offerte degli altri operatori. **Che cos'è l'attestazione SOA?** È la qualificazione obbligatoria per eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro in Italia, rilasciata da organismi autorizzati per categorie e classi di importo. #### [Entrare nel mercato cinese: guida per le imprese italiane](https://www.gruppogm.eu/cina/guide/entrare-nel-mercato-cinese) **La risposta in breve:** Prima di vendere in Cina conviene registrare il marchio, anche in caratteri cinesi, perché la tutela si basa sul principio del primo depositante. Poi si sceglie la modalità di ingresso: distributore, e-commerce transfrontaliero, società a capitale interamente estero o joint venture. Molti prodotti richiedono la certificazione obbligatoria CCC o il rispetto degli standard nazionali GB, etichette in cinese e, per l'alimentare, la registrazione del produttore estero presso le dogane cinesi (GACC). **A chi si rivolge:** Imprese italiane di agroalimentare, vino, moda e design, meccanica, componentistica, cosmetica e tecnologie ambientali che vogliono vendere, produrre o acquistare in Cina. **Le modalità di ingresso.** Il distributore locale riduce investimenti e rischi ma limita il controllo su prezzi e marchio; l'e-commerce transfrontaliero permette di testare il mercato con regole semplificate per alcune categorie; la società a capitale interamente estero (WFOE) consente di fatturare, assumere e importare direttamente; l'ufficio di rappresentanza serve per promozione e ricerca partner, senza poter vendere. **Prima di tutto il marchio.** In Cina il marchio appartiene a chi lo deposita per primo. Depositarlo prima di presentarsi a fiere e potenziali partner, nelle classi giuste e anche nella versione in caratteri cinesi, evita di doverlo riacquistare o di trovarlo registrato da terzi. **Conformità di prodotto.** Elettrodomestici, componenti elettrici, giocattoli e altri prodotti elencati richiedono la certificazione CCC; molti altri devono rispettare gli standard nazionali GB. Gli alimenti preconfezionati devono avere l'etichetta in cinese secondo lo standard GB 7718 e dal 2022 i produttori esteri di alimenti devono registrarsi presso la GACC; i cosmetici richiedono registrazione o notifica all'autorità competente. **Le richieste ESG dei clienti cinesi.** Le principali società quotate cinesi pubblicano dal 2026 report di sostenibilità obbligatori secondo le linee guida delle borse: per i fornitori europei aumentano le richieste di dati su emissioni, sicurezza e filiera, come già accade con i clienti europei. **Passo per passo:** 1. Valutare la domanda e scegliere città e canali prioritari 2. Depositare il marchio in Cina, anche in caratteri cinesi 3. Verificare CCC, standard GB, etichette e registrazioni del proprio prodotto 4. Selezionare e verificare partner e distributori 5. Definire contratti, prezzi, pagamenti e tutela della proprietà intellettuale 6. Avviare le vendite con fiere, incontri B2B e canali digitali locali **Errori da evitare:** - Presentare il prodotto in Cina prima di aver registrato il marchio - Scegliere un distributore senza verificarne solidità e portafoglio - Sottovalutare i tempi di certificazione e registrazione **Serve una società in Cina per vendere?** No, si può vendere tramite un distributore o con l'e-commerce transfrontaliero. Una società locale diventa utile quando servono fatturazione diretta, personale e importazione in proprio. **Come si protegge il marchio in Cina?** Depositandolo presso l'ufficio cinese dei marchi prima di entrare sul mercato, nelle classi pertinenti e anche nella versione in caratteri cinesi, perché vale il principio del primo depositante. **Che cos'è la certificazione CCC?** È la certificazione obbligatoria cinese per i prodotti elencati in un catalogo ufficiale, soprattutto elettrici ed elettronici, automotive e giocattoli. Senza CCC questi prodotti non possono essere importati o venduti. **Un produttore alimentare italiano deve registrarsi in Cina?** Sì: dal 1° gennaio 2022 i produttori esteri di alimenti esportati in Cina devono essere registrati presso l'amministrazione generale delle dogane (GACC), direttamente o tramite le autorità del paese di origine a seconda della categoria. ## [Desk Giappone — Sede operativa · Tokyo](https://www.gruppogm.eu/giappone) Dalla nostra sede operativa di Tokyo, a Shibuya, aiutiamo le aziende giapponesi a rispettare la normativa europea e a lavorare in Italia, e le imprese italiane a entrare nel mercato giapponese sfruttando l'accordo di partenariato UE–Giappone. Sostenibilità ed ESG, conformità di prodotto, aspetti legali e commerciali. Lavoriamo in italiano, inglese e giapponese. ### Giappone → Europa: Aziende giapponesi che esportano, investono o hanno filiali in Europa I gruppi giapponesi con attività in Europa affrontano un quadro normativo in rapida evoluzione: rendicontazione di sostenibilità, carbonio alle frontiere, imballaggi, batterie, due diligence di filiera. Vi aiutiamo a capire cosa si applica alle vostre società e ai vostri prodotti, e a prepararvi per tempo. - CSRD per le filiali europee e, dal 2028, per i gruppi extra-UE con oltre 450 M€ di ricavi nell'UE - CBAM: emissioni incorporate di acciaio, alluminio e altri materiali esportati - Regolamento imballaggi PPWR, regolamento batterie, ecodesign e passaporto digitale - Due diligence di filiera (CSDDD) e richieste ESG dei clienti europei - Marcatura CE, certificazioni ISO e documentazione tecnica - Società, partner e distributori in Italia, gare pubbliche e incentivi ### Europa → Giappone: Imprese italiane che vogliono vendere, produrre o investire in Giappone Il Giappone è un mercato esigente e fedele, con standard e abitudini di acquisto propri. Grazie all'accordo UE–Giappone gran parte dei dazi è stata eliminata: vi accompagniamo dalla scelta dei partner alla conformità del prodotto, fino alle richieste ESG dei clienti giapponesi. - Analisi di mercato, posizionamento e strategia di ingresso - Ricerca e verifica di importatori, distributori e partner - Regole d'origine e dazi preferenziali dell'accordo UE–Giappone (EPA) - Standard JIS, marchio PSE per i prodotti elettrici, etichettatura e imballaggi - Dati ESG richiesti dagli standard SSBJ e dai clienti giapponesi - Contratti, tutela del marchio, fiere e incontri B2B ### I servizi del desk Giappone - **Sostenibilità ed ESG**: Report ESG, impronta di carbonio, dati per CSRD e per gli standard SSBJ, risposte ai questionari dei clienti europei e giapponesi. - **Carbonio, CBAM e GX**: Emissioni incorporate secondo il metodo UE, coordinamento con gli importatori europei e confronto con il GX-ETS giapponese. - **Conformità di prodotto**: Imballaggi, batterie, ecodesign e marcatura CE per l'Europa; standard JIS, PSE ed etichettatura per il Giappone. - **Accordo UE–Giappone**: Regole d'origine, dichiarazione sull'origine e dazi preferenziali per sfruttare l'accordo di partenariato economico. - **Consulenza legale e contrattuale**: Contratti di distribuzione, agenzia e fornitura, tutela del marchio e forma societaria, con avvocati e commercialisti partner. - **Consulenza commerciale**: Analisi di mercato, ricerca e selezione di partner, accompagnamento nelle trattative, nelle fiere e nelle prime vendite. - **Società e investimenti in Italia**: Costituzione della società, sede, adempimenti fiscali e del lavoro, verifiche sugli investimenti esteri nei settori strategici. - **Gare, certificazioni e incentivi**: Partecipazione a gare pubbliche in Italia, certificazioni ISO e di settore, finanza agevolata per gli investimenti. ### Lavorare tra Europa e Giappone **Che cosa fa la sede di Gruppo GM a Tokyo?** È la sede operativa di Gruppo GM in Giappone, a Shibuya. Segue le aziende giapponesi che operano o investono in Europa, aiutandole con le regole europee su sostenibilità, carbonio, prodotti e filiera, e le imprese italiane che vogliono entrare nel mercato giapponese. Lavora in coordinamento con la sede di Roma. **Quali vantaggi offre l'accordo di partenariato UE–Giappone agli esportatori italiani?** In vigore dal 1° febbraio 2019, l'accordo ha eliminato la gran parte dei dazi sui prodotti europei, compresi molti prodotti agroalimentari e il vino, tutela le indicazioni geografiche e riduce le barriere tecniche. Per ottenere il dazio preferenziale occorre rispettare le regole d'origine e predisporre la dichiarazione sull'origine. **I gruppi giapponesi devono applicare la CSRD in Europa?** Sì, in due modi. Le filiali europee che superano le soglie del pacchetto Omnibus (oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato) rendicontano dall'esercizio 2027; dal 2028 l'obbligo riguarda anche i gruppi extra-UE con oltre 450 milioni di euro di ricavi nell'UE. Aiutiamo a impostare dati e processi in modo coerente con gli standard SSBJ giapponesi. **Che cosa sono gli standard SSBJ e perché interessano i fornitori italiani?** Sono gli standard di sostenibilità del Sustainability Standards Board of Japan, pubblicati nel marzo 2025 e allineati a ISSB. Diventeranno obbligatori in modo progressivo per le grandi società quotate nel segmento Prime, a partire dagli esercizi chiusi a marzo 2027. Per i fornitori europei significa ricevere richieste di dati sulle emissioni e sulla filiera dai clienti giapponesi. **Il CBAM riguarda gli esportatori giapponesi?** Sì: chi esporta in Europa acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti o idrogeno deve fornire agli importatori europei i dati verificati sulle emissioni incorporate. Il Giappone sta introducendo il proprio prezzo del carbonio con il GX-ETS, obbligatorio per i grandi emettitori dal 2026: aiutiamo a coordinare i due sistemi di monitoraggio. **In che lingue lavorate e come si inizia?** Lavoriamo in italiano, inglese e giapponese. Si inizia con un primo incontro gratuito, a Tokyo, a Roma o in videochiamata, in cui definiamo regole, scadenze e priorità. Potete scriverci via email o WhatsApp. ## Normative ESG — La mappa completa, dal 2021 al 2040 Contenuti aggiornati al 25 ott 2026, a scopo informativo. Diverse norme sono in fase di semplificazione (pacchetti Omnibus) o attendono atti delegati e di esecuzione: le date indicate come «stima» possono cambiare. Prima di decidere, verifica con noi come si applicano alla tua impresa. - Dati aperti (JSON): https://www.gruppogm.eu/normative-esg.json ### Le risposte che ci chiedono più spesso **Quali sono le principali scadenze ESG del 2026 e del 2027?** Nel 2026: applicazione generale del regolamento imballaggi PPWR (12 agosto), divieto dei claim ambientali generici della direttiva 2024/825 (27 settembre), avvio dell'EUDR per grandi e medie imprese (30 dicembre). Nel 2027: vendita dei certificati CBAM (1° febbraio), passaporto digitale delle batterie (18 febbraio), prima relazione sul divario retributivo per le imprese con almeno 150 dipendenti (7 giugno), prima dichiarazione annuale CBAM (31 agosto) e, dall'esercizio 2027, CSRD ed ESRS semplificati per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato. **Dopo il pacchetto Omnibus, chi è obbligato alla CSRD?** L'obbligo resta per le imprese già soggette alla vecchia dichiarazione non finanziaria e, dall'esercizio 2027, riguarda le imprese UE con più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto; dal 2028 i gruppi extra-UE con più di 450 milioni di ricavi nell'UE. Le PMI quotate sono escluse. Le imprese più piccole della catena del valore possono rispondere ai clienti con lo standard volontario VSME. **Da quando si applica il PPWR e cosa cambia per le imprese?** Il Regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026: servono la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica degli imballaggi, valgono i limiti ai PFAS negli imballaggi alimentari e ai metalli pesanti. Seguono l'etichetta armonizzata (agosto 2028), il deposito cauzionale per bottiglie e lattine (2029) e, dal 2030, riciclabilità obbligatoria, contenuto riciclato minimo, spazio vuoto massimo al 50%, obiettivi di riuso e divieti di alcuni formati monouso. **Il CBAM riguarda anche le PMI?** Dal 2026 è esente chi importa meno di 50 tonnellate all'anno di merci CBAM (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno): questo esclude gran parte delle PMI. Oltre la soglia servono lo status di dichiarante autorizzato, i dati sulle emissioni dei fornitori esteri e l'acquisto dei certificati, in vendita dal 1° febbraio 2027. **Quando si applica il regolamento sulla deforestazione EUDR?** Dopo due rinvii, l'EUDR si applica dal 30 dicembre 2026 alle grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 alle micro e piccole imprese. Riguarda bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno e prodotti derivati, che devono essere privi di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e accompagnati da geolocalizzazione e dichiarazione di dovuta diligenza. **Quali adempimenti ambientali e ESG valgono solo in Italia?** Tra i principali: iscrizione al RENTRI e formulario rifiuti digitale (dal 13 febbraio 2026 per tutti gli obbligati), criteri ambientali minimi (CAM) in tutte le gare pubbliche, etichettatura ambientale degli imballaggi, polizza obbligatoria contro le catastrofi naturali, canali di whistleblowing dai 50 dipendenti, certificazione volontaria della parità di genere e plastic e sugar tax, con decorrenza prevista al 1° gennaio 2027. ### Rendicontazione e finanza sostenibile #### [CSRD — Rendicontazione societaria di sostenibilità](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/csrd) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2022/2464 · D.Lgs. 125/2024 · Direttive 2025/794 «Stop-the-clock» e Omnibus I - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2022/2464 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj/ita - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 125/2024 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;125 Obbliga le imprese a pubblicare nella relazione sulla gestione un'informativa di sostenibilità secondo gli standard ESRS, basata sulla doppia rilevanza e sottoposta ad attestazione esterna. Con lo «Stop-the-clock» del 2025 le ondate successive alla prima sono slittate di due anni; il pacchetto Omnibus I ha poi ristretto l'obbligo alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato netto, escludendo le PMI quotate. **A chi si applica:** Prima ondata: grandi enti di interesse pubblico già soggetti alla DNF. Dopo Omnibus: imprese UE con più di 1.000 dipendenti e più di 450 M€ di fatturato; gruppi extra-UE con più di 450 M€ di ricavi nell'UE. Le PMI della catena del valore sono tutelate dal tetto informativo dello standard volontario VSME. **Scadenze:** - 2023-01-05 — Entrata in vigore della direttiva CSRD - 2024-01-01 — Prima ondata: rendiconta dall'esercizio 2024 chi era già soggetto alla DNF (report pubblicati nel 2025) - 2024-09-25 — In vigore il D.Lgs. 125/2024 che recepisce la CSRD in Italia - 2025-04-17 — Direttiva «Stop-the-clock»: rinvio di due anni per seconda e terza ondata - 2026-02-01 (stima) — Adozione definitiva del pacchetto Omnibus I: nuove soglie 1.000 dipendenti e 450 M€ - 2027-01-01 — Esercizio 2027: obbligo per le grandi imprese nel nuovo perimetro (primo report nel 2028) - 2027-03-01 (stima) — Termine indicativo per il recepimento nazionale delle modifiche Omnibus - 2028-01-01 — Esercizio 2028: obbligo per i gruppi extra-UE con più di 450 M€ di ricavi nell'UE **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare la propria posizione rispetto alle nuove soglie Omnibus e all'anno di primo obbligo - Impostare l'analisi di doppia rilevanza e la raccolta dati ESG con processi e controlli tracciabili - Preparare dati e risposte per i clienti obbligati, usando il VSME come base comune - Pianificare l'attestazione limitata del revisore e la marcatura digitale (XBRL) del report #### [ESRS — Standard europei di rendicontazione di sostenibilità](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/esrs) - Riferimento normativo: Regolamento delegato (UE) 2023/2772 e successive revisioni EFRAG - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. delegato (UE) 2023/2772 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj/ita Definiscono che cosa e come rendicontare ai sensi della CSRD: due standard trasversali (ESRS 1 e 2) e dieci tematici, da E1 Cambiamenti climatici a G1 Condotta d'impresa. Su mandato della Commissione l'EFRAG ha consegnato a fine 2025 una versione semplificata, con una forte riduzione dei datapoint obbligatori e una doppia rilevanza più snella. **A chi si applica:** Tutte le imprese soggette alla CSRD; di fatto anche i fornitori a cui vengono chiesti dati ambientali e sociali. **Scadenze:** - 2023-12-22 — Pubblicazione in Gazzetta ufficiale del primo set di ESRS - 2025-07-11 — «Quick fix»: la Commissione estende le esenzioni progressive alle imprese della prima ondata - 2025-12-03 — L'EFRAG consegna alla Commissione gli ESRS semplificati - 2026-06-01 (stima) — Atto delegato della Commissione sugli ESRS rivisti (atteso) - 2027-01-01 — Applicazione degli ESRS semplificati dall'esercizio 2027 **Cosa deve fare l'impresa:** - Mappare i datapoint già disponibili rispetto agli ESRS semplificati - Dare priorità al clima (E1): emissioni Scope 1, 2 e, se rilevante, Scope 3 - Documentare il processo di valutazione della rilevanza per il revisore #### [VSME — Standard volontario di sostenibilità per le PMI](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/vsme) - Riferimento normativo: Raccomandazione della Commissione del 30 luglio 2025 · standard EFRAG VSME - Stato: In vigore Standard volontario e proporzionato pensato per le PMI non quotate: un modulo base e un modulo completo che rispondono alle richieste di banche, investitori e grandi clienti. Con l'Omnibus diventa il «tetto» delle informazioni che le imprese obbligate possono chiedere ai fornitori più piccoli. **A chi si applica:** PMI e imprese fino a 1.000 dipendenti che vogliono (o devono, per i clienti) comunicare dati ESG. **Scadenze:** - 2024-12-17 — L'EFRAG pubblica lo standard VSME - 2025-07-30 — La Commissione adotta la raccomandazione sul VSME - 2027-01-01 — Il VSME diventa il tetto informativo per la catena del valore delle imprese CSRD **Cosa deve fare l'impresa:** - Redigere un primo report VSME modulo base da condividere con banche e clienti - Raccogliere energia, emissioni, rifiuti, acqua e dati sul personale in modo continuativo - Usarlo come requisito premiante in gare e richieste di finanziamento #### [Tassonomia UE delle attività sostenibili](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/tassonomia-ue) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2020/852 · atti delegati Clima, Ambiente e semplificazione 2025 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2020/852 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/ita Classifica le attività economiche ecosostenibili rispetto a sei obiettivi ambientali. Le imprese CSRD pubblicano la quota di fatturato, CapEx e OpEx ammissibile e allineata. L'atto delegato di semplificazione introduce una soglia di rilevanza del 10% e modelli di rendicontazione ridotti. **A chi si applica:** Imprese soggette alla CSRD, banche e gestori; indirettamente chi chiede finanziamenti green o partecipa a bandi con il principio DNSH. **Scadenze:** - 2020-07-12 — Entrata in vigore del regolamento Tassonomia - 2022-01-01 — Applicazione per gli obiettivi di mitigazione e adattamento climatico - 2024-01-01 — Estensione agli altri quattro obiettivi ambientali (acqua, economia circolare, inquinamento, biodiversità) - 2026-01-01 — Si applica la semplificazione: soglia di rilevanza al 10% e modelli ridotti **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare quali attività sono ammissibili e allineate ai criteri tecnici - Applicare il principio DNSH a investimenti e progetti finanziati (PNRR, bandi) - Collegare i KPI di tassonomia alla pianificazione degli investimenti #### [SFDR — Informativa di sostenibilità nei servizi finanziari](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/sfdr) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2019/2088 · proposta di revisione «SFDR 2.0» del 20 novembre 2025 - Stato: In negoziazione - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2019/2088 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj/ita Impone a gestori, assicurazioni e consulenti di dichiarare come integrano i rischi di sostenibilità e di classificare i prodotti (articoli 6, 8 e 9). La proposta di revisione sostituisce gli articoli con tre categorie di prodotto: sostenibile, di transizione e con caratteristiche ESG. **A chi si applica:** Operatori finanziari; indirettamente le imprese che ricevono richieste di dati ESG da fondi e banche. **Scadenze:** - 2021-03-10 — Applicazione degli obblighi di primo livello - 2023-01-01 — Applicazione delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) - 2025-11-20 — La Commissione presenta la proposta «SFDR 2.0» - 2028-01-01 (stima) — Possibile applicazione delle nuove regole, dopo il negoziato **Cosa deve fare l'impresa:** - Prepararsi ai questionari ESG di investitori e istituti di credito - Rendere disponibili gli indicatori di impatto negativo principali (PAI) #### [Regolamento sui rating ESG](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/rating-esg) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2024/3005 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2024/3005 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj/ita Porta sotto la vigilanza dell'ESMA le agenzie che rilasciano rating ESG nell'UE, con obblighi di trasparenza su metodologie, fonti e conflitti di interesse, e separazione da altre attività. **A chi si applica:** Fornitori di rating ESG; per le imprese valutate significa metodologie più leggibili e possibilità di segnalare errori. **Scadenze:** - 2025-01-01 — Entrata in vigore del regolamento - 2026-07-02 — Applicazione: i fornitori di rating devono essere autorizzati dall'ESMA **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare i propri rating e le metodologie che li generano - Mantenere dati ESG pubblici, coerenti e aggiornati #### [Standard europeo per le obbligazioni verdi (EuGB)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/green-bond-europei) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2023/2631 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2023/2631 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj/ita Marchio volontario per le obbligazioni verdi: almeno l'85% dei proventi va destinato ad attività allineate alla tassonomia, con revisione esterna registrata presso l'ESMA. **A chi si applica:** Imprese ed enti che emettono obbligazioni o finanziano progetti verdi. **Scadenze:** - 2023-12-20 — Entrata in vigore - 2024-12-21 — Applicazione dello standard EuGB **Cosa deve fare l'impresa:** - Valutare il marchio EuGB per i finanziamenti di progetti di transizione ### Imballaggi ed economia circolare #### [PPWR — Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/ppwr) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2025/40, abroga la Direttiva 94/62/CE - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2025/40 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj/ita Regola l'intero ciclo di vita degli imballaggi: sostanze, progettazione per il riciclo, contenuto riciclato, minimizzazione, riuso, etichette ed EPR. Essendo un regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e introduce la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per ogni imballaggio immesso sul mercato. **A chi si applica:** Fabbricanti di imballaggi, produttori e «imballatori», importatori, distributori, e-commerce e HORECA. Nessuna esenzione generale per le PMI; alcune deroghe per le microimprese. **Scadenze:** - 2025-02-11 — Entrata in vigore del regolamento - 2026-08-12 — Applicazione generale: dichiarazione UE di conformità, limiti ai PFAS negli imballaggi alimentari, metalli pesanti sotto 100 mg/kg, nuovi obblighi per i produttori - 2028-02-12 — HORECA da asporto: obbligo di offrire al cliente l'alternativa riutilizzabile - 2028-08-12 — Etichetta armonizzata UE sul materiale, per la raccolta differenziata - 2029-01-01 — Deposito cauzionale obbligatorio per bottiglie di plastica e lattine monouso fino a 3 litri - 2030-01-01 — Imballaggi tutti riciclabili (classi A–C), contenuto riciclato minimo, spazio vuoto massimo al 50%, divieti di formati monouso (Allegato V), obiettivi di riuso, rifiuti −5% - 2035-01-01 — Riciclabilità «su larga scala» e riduzione dei rifiuti da imballaggio del 10% - 2038-01-01 — Esce dal mercato anche la classe di riciclabilità C - 2040-01-01 — Contenuto riciclato al 50–65% nella plastica, riuso esteso, rifiuti −15% **Cosa deve fare l'impresa:** - Censire tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) con materiali, pesi e fornitori - Raccogliere dai fornitori le dichiarazioni su PFAS e metalli pesanti entro agosto 2026 - Preparare dichiarazione UE di conformità e fascicolo tecnico per ogni imballaggio - Riprogettare gli imballaggi per riciclabilità, contenuto riciclato e spazio vuoto in vista del 2030 - Valutare sistemi di riuso per trasporto e B2B e verificare i formati monouso vietati #### [Direttiva sulla plastica monouso (SUP)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/direttiva-sup-plastica-monouso) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2019/904 · D.Lgs. 196/2021 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2019/904 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj/ita - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 196/2021 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;196 Vieta alcuni prodotti in plastica monouso (posate, piatti, cannucce, contenitori in polistirene espanso), impone tappi solidali alle bottiglie, marcature specifiche, contenuto riciclato nelle bottiglie in PET e regimi EPR. Per le bottiglie molte regole confluiscono ora nel PPWR. **A chi si applica:** Produttori e distributori di bevande, contenitori per alimenti, prodotti del tabacco, salviette, palloncini, attrezzi da pesca. **Scadenze:** - 2021-07-03 — Divieti di immissione sul mercato e obblighi di marcatura - 2024-07-03 — Obbligo di tappi solidali alle bottiglie fino a 3 litri - 2025-01-01 — Bottiglie in PET con almeno il 25% di plastica riciclata - 2026-01-01 — Obiettivo di raccolta separata del 77% delle bottiglie (immesse nel 2025) - 2030-01-01 — Tutte le bottiglie per bevande con almeno il 30% di plastica riciclata **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare i prodotti vietati e le alternative ammesse in Italia - Controllare marcature e contenuto riciclato delle bottiglie #### [Revisione della direttiva quadro rifiuti: tessili e spreco alimentare](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/rifiuti-tessili-spreco-alimentare) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2025/1892, modifica la Direttiva 2008/98/CE - Stato: In arrivo - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2025/1892 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj/ita Introduce la responsabilità estesa del produttore obbligatoria per tessili, abbigliamento e calzature in tutti gli Stati membri, e obiettivi vincolanti di riduzione dello spreco alimentare entro il 2030. **A chi si applica:** Chi immette sul mercato prodotti tessili e calzature (anche online e da fuori UE); industria alimentare, distribuzione, ristorazione. **Scadenze:** - 2025-10-16 — Entrata in vigore della direttiva - 2027-06-17 (stima) — Termine di recepimento negli Stati membri - 2028-04-17 (stima) — Regimi EPR per i tessili operativi in tutti gli Stati membri - 2030-12-31 — Spreco alimentare: −10% nella trasformazione, −30% pro capite in distribuzione, ristorazione e famiglie **Cosa deve fare l'impresa:** - Prepararsi all'iscrizione ai sistemi EPR tessili e alla relativa eco-modulazione - Misurare lo spreco alimentare e definire un piano di riduzione ### Prodotti, ecodesign e consumatori #### [ESPR — Progettazione ecocompatibile e passaporto digitale dei prodotti](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/espr-ecodesign-passaporto-digitale) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2024/1781 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2024/1781 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj/ita Quadro per fissare requisiti di durabilità, riparabilità, contenuto riciclato e impronta ambientale per quasi tutti i prodotti fisici, con il passaporto digitale del prodotto (DPP). Vieta la distruzione di abbigliamento e calzature invenduti e obbliga a dichiarare quanti prodotti invenduti vengono scartati. **A chi si applica:** Fabbricanti, importatori e distributori; i primi gruppi di prodotto sono acciaio, alluminio, tessili, mobili, pneumatici e materassi. Le PMI hanno tempi più lunghi sul divieto di distruzione. **Scadenze:** - 2024-07-18 — Entrata in vigore del regolamento - 2025-04-16 — Piano di lavoro ESPR 2025–2030 con i gruppi di prodotto prioritari - 2025-07-19 — Le grandi imprese iniziano a comunicare i prodotti invenduti scartati - 2026-07-19 — Divieto di distruggere abbigliamento e calzature invenduti (grandi imprese); registro UE dei passaporti digitali - 2027-06-01 (stima) — Primi atti delegati con requisiti per tessili e acciaio (attesi) - 2030-07-19 — Il divieto di distruzione si estende alle medie imprese **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare se i propri prodotti rientrano nel piano di lavoro 2025–2030 - Organizzare i dati di prodotto e di filiera per il passaporto digitale - Tracciare e ridurre gli invenduti; preparare la comunicazione annuale #### [Regolamento batterie](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/regolamento-batterie) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2023/1542 · rinvio due diligence Reg. (UE) 2025/1561 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2023/1542 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/ita Copre l'intero ciclo di vita delle batterie: impronta di carbonio, contenuto riciclato, etichettatura, rimovibilità, passaporto digitale, due diligence sulle materie prime ed EPR. Riguarda anche chi integra batterie in altri prodotti. **A chi si applica:** Produttori, importatori e distributori di batterie portatili, industriali, per veicoli elettrici e mezzi leggeri (LMT), compresi gli apparecchi con batterie incorporate. **Scadenze:** - 2024-02-18 — Applicazione generale del regolamento - 2026-08-18 — Nuovi obblighi di etichettatura (capacità, composizione, durata) - 2027-02-18 — Passaporto digitale per batterie industriali, EV e LMT; batterie portatili rimovibili e sostituibili; QR code - 2027-08-18 — Obblighi di due diligence sulle materie prime (rinviati di due anni) - 2031-08-18 — Contenuto riciclato minimo: 16% cobalto, 6% litio, 6% nichel, 85% piombo **Cosa deve fare l'impresa:** - Iscriversi al registro produttori e aderire a un sistema di raccolta - Aggiornare etichette, QR code e progettazione per la rimovibilità - Impostare la due diligence su cobalto, litio, nichel e grafite #### [Direttiva «Empowering consumers»: stop al greenwashing](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/greenwashing-direttiva-2024-825) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2024/825, modifica le direttive sulle pratiche commerciali sleali - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2024/825 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/ita Inserisce tra le pratiche sempre vietate i claim ambientali generici («eco», «green», «rispettoso dell'ambiente») non dimostrabili, i claim di neutralità climatica basati sulla compensazione delle emissioni e i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da autorità pubbliche. **A chi si applica:** Tutte le imprese che comunicano con i consumatori: etichette, packaging, siti, pubblicità, social. **Scadenze:** - 2024-03-26 — Entrata in vigore della direttiva - 2026-03-27 — Termine di recepimento negli ordinamenti nazionali - 2026-09-27 — Applicazione dei nuovi divieti in tutta l'UE **Cosa deve fare l'impresa:** - Rivedere claim, etichette e marchi ambientali su prodotti e comunicazione - Eliminare i claim «carbon neutral» basati su crediti di compensazione - Conservare le prove (LCA, certificazioni) di ogni affermazione ambientale #### [Proposta di direttiva Green Claims](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/green-claims) - Riferimento normativo: Proposta COM(2023) 166 - Stato: Sospesa Prevedeva la verifica preventiva da parte di un organismo indipendente di ogni claim ambientale esplicito. Nel giugno 2025 la Commissione ha annunciato l'intenzione di ritirarla e il negoziato si è fermato; restano pienamente valide le regole della direttiva 2024/825. **A chi si applica:** Imprese che usano claim ambientali espliciti verso i consumatori. **Scadenze:** - 2023-03-22 — La Commissione presenta la proposta - 2025-06-20 — Annuncio dell'intenzione di ritiro: negoziato sospeso **Cosa deve fare l'impresa:** - Continuare a fondare ogni claim su dati verificabili, come richiede già la direttiva 2024/825 #### [Direttiva sul diritto alla riparazione](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/diritto-alla-riparazione) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2024/1799 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2024/1799 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj/ita Obbliga i fabbricanti a riparare, anche fuori garanzia e a prezzo ragionevole, i prodotti per cui il diritto UE prevede requisiti di riparabilità (lavatrici, frigoriferi, aspirapolvere, smartphone, tablet…). Se il consumatore sceglie la riparazione, la garanzia legale si allunga di 12 mesi. **A chi si applica:** Fabbricanti, importatori e distributori di beni di consumo durevoli; riparatori. **Scadenze:** - 2024-07-30 — Entrata in vigore della direttiva - 2026-07-31 — Applicazione in tutti gli Stati membri **Cosa deve fare l'impresa:** - Organizzare servizio di riparazione, ricambi e prezzi indicativi - Predisporre il modulo europeo di informazione sulla riparazione #### [Nuovo regolamento prodotti da costruzione (CPR)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/regolamento-prodotti-da-costruzione) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2024/3110 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2024/3110 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj/ita Aggiorna la marcatura CE dei prodotti da costruzione aggiungendo requisiti ambientali: dichiarazione combinata di prestazione e conformità, comunicazione progressiva dell'impronta climatica (GWP) e passaporto digitale del prodotto. **A chi si applica:** Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti da costruzione. **Scadenze:** - 2025-01-07 — Entrata in vigore del regolamento - 2026-01-08 — Applicazione generale (coesistenza con il vecchio regolamento per le norme non ancora aggiornate) - 2030-01-01 (stima) — Estensione progressiva degli indicatori ambientali obbligatori **Cosa deve fare l'impresa:** - Prepararsi alla dichiarazione di prestazione con indicatori ambientali (EPD) - Seguire le specifiche tecniche armonizzate del proprio prodotto ### Clima, energia ed emissioni #### [CBAM — Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/cbam) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2023/956 · semplificazione Reg. (UE) 2025/2083 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2023/956 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj/ita Applica alle importazioni di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica un prezzo del carbonio pari a quello dell'ETS. Dal 2026 il regime è definitivo; la semplificazione ha introdotto una soglia di esenzione di 50 tonnellate annue per importatore, che esclude gran parte delle PMI. **A chi si applica:** Importatori di merci CBAM oltre 50 t/anno; indirettamente i produttori extra-UE che forniscono i dati sulle emissioni incorporate. **Scadenze:** - 2023-10-01 — Avvio della fase transitoria con relazioni trimestrali - 2026-01-01 — Regime definitivo: autorizzazione obbligatoria, soglia di 50 t/anno - 2026-03-31 — Termine per le domande di autorizzazione che consentono di continuare a importare - 2027-02-01 — Avvio della vendita dei certificati CBAM - 2027-08-31 — Prima dichiarazione annuale (emissioni 2026) e restituzione dei certificati - 2034-01-01 — Fine delle quote gratuite ETS per i settori CBAM: prezzo pieno **Cosa deve fare l'impresa:** - Calcolare i volumi importati e verificare la soglia di 50 tonnellate - Ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato - Raccogliere dai fornitori esteri dati sulle emissioni verificati - Stimare il costo dei certificati nei prezzi e nei contratti #### [ETS2 — Mercato del carbonio per edifici e trasporto stradale](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/ets2) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2023/959, che modifica la Direttiva 2003/87/CE - Stato: Rinviata - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2023/959 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj/ita Estende il prezzo del carbonio ai combustibili per riscaldamento e trasporto su strada, a carico dei distributori di combustibili che lo trasferiranno sui prezzi. L'avvio del mercato è stato rinviato di un anno, al 2028. **A chi si applica:** Distributori di combustibili; impatto indiretto su flotte aziendali, logistica e riscaldamento degli edifici. **Scadenze:** - 2024-01-01 — Obbligo di autorizzazione e monitoraggio delle emissioni - 2025-04-30 — Prima comunicazione delle emissioni (anno 2024) - 2028-01-01 — Avvio del mercato e della restituzione delle quote (rinviato dal 2027) **Cosa deve fare l'impresa:** - Stimare l'impatto sui costi di flotte e riscaldamento - Pianificare elettrificazione ed efficienza prima dell'avvio #### [Legge europea sul clima: −55% al 2030, −90% al 2040](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/legge-europea-clima) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2021/1119 e modifica sul target 2040 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2021/1119 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj/ita Rende vincolante la neutralità climatica al 2050 e la riduzione netta delle emissioni del 55% al 2030 rispetto al 1990. La modifica concordata alla fine del 2025 fissa il −90% al 2040, con un uso limitato di crediti internazionali. **A chi si applica:** Stati membri e istituzioni UE: è la cornice che orienta ETS, CBAM, energia, edifici e trasporti. **Scadenze:** - 2021-07-29 — Entrata in vigore della legge sul clima - 2026-01-01 (stima) — Adozione della modifica con il target al 2040 - 2030-12-31 — Target 2030: −55% di emissioni nette - 2040-12-31 — Target 2040: −90% di emissioni nette - 2050-12-31 — Neutralità climatica **Cosa deve fare l'impresa:** - Allineare il piano di transizione aziendale alle traiettorie 2030 e 2040 #### [Direttiva efficienza energetica (EED)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/direttiva-efficienza-energetica) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2023/1791 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2023/1791 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj/ita Lega gli obblighi delle imprese al consumo di energia, non più alla dimensione: diagnosi energetica ogni 4 anni oltre 10 TJ/anno e sistema di gestione dell'energia certificato oltre 85 TJ/anno. Prevede anche la rendicontazione dei data center. **A chi si applica:** Imprese con consumi medi superiori a 10 TJ/anno (circa 2,8 GWh) negli ultimi tre anni; data center sopra 500 kW. **Scadenze:** - 2023-10-10 — Entrata in vigore della direttiva - 2024-09-15 — Prima rendicontazione dei data center - 2025-10-11 — Termine generale di recepimento - 2026-10-11 — Diagnosi energetica obbligatoria per le imprese sopra 10 TJ/anno senza sistema di gestione - 2027-10-11 — Sistema di gestione dell'energia per le imprese sopra 85 TJ/anno **Cosa deve fare l'impresa:** - Calcolare il consumo medio degli ultimi tre anni, su tutti i vettori - Pianificare la diagnosi energetica o un sistema ISO 50001 - Inserire nel report di gestione i risultati delle diagnosi #### [Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici («case green»)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/direttiva-case-green-epbd) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2024/1275 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2024/1275 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj/ita Porta il parco edilizio verso le emissioni zero: nuovi edifici a emissioni zero, ristrutturazione degli edifici non residenziali meno efficienti, impianti solari sui nuovi edifici, fine degli incentivi e poi delle caldaie a combustibili fossili. **A chi si applica:** Proprietari e gestori di immobili, imprese edili, impiantisti, progettisti, enti pubblici. **Scadenze:** - 2024-05-28 — Entrata in vigore della direttiva - 2026-05-29 — Termine di recepimento negli Stati membri - 2026-12-31 — Solare obbligatorio sui nuovi edifici pubblici e non residenziali oltre 250 m² - 2028-01-01 — Nuovi edifici pubblici a emissioni zero - 2030-01-01 — Tutti i nuovi edifici a emissioni zero; ristrutturato il 16% dei non residenziali meno efficienti - 2033-01-01 — Ristrutturato il 26% dei non residenziali meno efficienti - 2040-01-01 — Uscita dalle caldaie a combustibili fossili **Cosa deve fare l'impresa:** - Censire la classe energetica degli immobili aziendali - Programmare interventi e solare usando incentivi e bandi disponibili #### [Regolamento sui gas fluorurati (F-gas)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/regolamento-f-gas) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2024/573 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2024/573 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj/ita Riduce progressivamente gli HFC fino all'eliminazione nel 2050, con divieti di immissione sul mercato per apparecchi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore che usano gas ad alto potenziale di riscaldamento globale. **A chi si applica:** Utilizzatori di impianti di refrigerazione e climatizzazione, installatori, produttori e importatori di apparecchi. **Scadenze:** - 2024-03-11 — Entrata in vigore del regolamento - 2025-01-01 — Primi nuovi divieti per apparecchi con gas ad alto GWP - 2027-01-01 — Divieti per pompe di calore e condizionatori monoblocco con GWP pari o superiore a 150 - 2032-01-01 — Ulteriori divieti per gli impianti split **Cosa deve fare l'impresa:** - Censire gli impianti e i gas utilizzati; pianificare la sostituzione - Verificare certificazioni degli operatori e registri delle perdite ### Filiera e due diligence #### [CSDDD — Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/csddd) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2024/1760 · Stop-the-clock 2025/794 · Omnibus I - Stato: Rinviata - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2024/1760 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj/ita Obbliga le grandissime imprese a individuare, prevenire e rimediare agli impatti negativi su diritti umani e ambiente nelle proprie attività e nella catena di fornitura. L'Omnibus ha alzato le soglie, concentrato la diligenza sui partner diretti e posticipato l'applicazione al 2029. **A chi si applica:** Imprese con più di 5.000 dipendenti e più di 1,5 miliardi di euro di fatturato (e gruppi extra-UE con fatturato equivalente nell'UE); i loro fornitori ricevono codici di condotta e clausole contrattuali. **Scadenze:** - 2024-07-25 — Entrata in vigore della direttiva - 2025-04-17 — «Stop-the-clock»: rinvio di un anno dell'applicazione - 2026-02-01 (stima) — Omnibus I: soglie a 5.000 dipendenti e 1,5 mld € - 2028-07-26 — Termine di recepimento negli Stati membri - 2029-07-26 — Applicazione degli obblighi di diligenza **Cosa deve fare l'impresa:** - Prepararsi a questionari, audit e clausole ESG richiesti dai grandi clienti - Mappare i rischi sociali e ambientali dei propri fornitori #### [EUDR — Regolamento sui prodotti a deforestazione zero](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/eudr) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2023/1115 · rinvii 2024/3234 e dicembre 2025 - Stato: Rinviata - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2023/1115 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj/ita Vieta di immettere o esportare dall'UE bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno (e derivati: cioccolato, mobili, carta, pelle…) se legati a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Richiede la geolocalizzazione degli appezzamenti e una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo UE. **A chi si applica:** Operatori e commercianti che immettono sul mercato UE o esportano le materie prime e i prodotti elencati, di ogni dimensione. **Scadenze:** - 2023-06-29 — Entrata in vigore del regolamento - 2024-12-30 — Data di applicazione originaria, rinviata di un anno - 2026-04-30 — Revisione della Commissione sulla semplificazione - 2026-12-30 — Applicazione per grandi e medie imprese - 2027-06-30 — Applicazione per micro e piccole imprese **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare quali codici doganali dei propri prodotti rientrano nell'allegato I - Ottenere dai fornitori coordinate geografiche e prove di legalità - Registrarsi al sistema informativo e predisporre le dichiarazioni #### [Regolamento sul divieto dei prodotti ottenuti con lavoro forzato](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/regolamento-lavoro-forzato) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2024/3015 - Stato: In arrivo - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2024/3015 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj/ita Vieta di immettere sul mercato UE, e di esportare, prodotti realizzati in tutto o in parte con lavoro forzato, a prescindere dalla dimensione dell'impresa e dall'origine. Le autorità possono ordinare il ritiro e lo smaltimento delle merci. **A chi si applica:** Tutti gli operatori economici, compresi e-commerce e importatori. **Scadenze:** - 2024-12-13 — Entrata in vigore del regolamento - 2026-06-14 (stima) — Linee guida della Commissione e banca dati sui rischi - 2027-12-14 — Applicazione del divieto **Cosa deve fare l'impresa:** - Valutare i rischi di filiera per paesi e settori sensibili - Inserire clausole e verifiche nei contratti di fornitura ### Lavoro, governance e standard #### [Direttiva sulla trasparenza retributiva](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/trasparenza-retributiva) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2023/970 - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2023/970 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj/ita Rafforza la parità di retribuzione tra donne e uomini: fascia retributiva negli annunci, divieto di chiedere la retribuzione precedente, diritto dei lavoratori all'informazione e relazione periodica sul divario retributivo, con valutazione congiunta se il divario supera il 5%. **A chi si applica:** Tutti i datori di lavoro per la trasparenza; obbligo di relazione per le imprese con almeno 100 dipendenti. **Scadenze:** - 2023-06-06 — Entrata in vigore della direttiva - 2026-06-07 — Termine di recepimento: diritti di informazione e trasparenza in selezione - 2027-06-07 — Prima relazione sul divario per le imprese con almeno 150 dipendenti (dati 2026) - 2031-06-07 — Prima relazione per le imprese da 100 a 149 dipendenti **Cosa deve fare l'impresa:** - Definire criteri retributivi oggettivi e neutri per ruoli e livelli - Calcolare il divario retributivo prima che diventi pubblico - Collegare il lavoro alla certificazione della parità di genere #### [Atto europeo sull'accessibilità di prodotti e servizi](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/accessibilita-european-accessibility-act) - Riferimento normativo: Direttiva (UE) 2019/882 · D.Lgs. 82/2022 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Dir. (UE) 2019/882 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj/ita - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 82/2022 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;82 Impone requisiti di accessibilità a e-commerce, servizi bancari, trasporti, e-book, terminali e altri prodotti e servizi digitali. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate. **A chi si applica:** Imprese che vendono online o offrono servizi digitali ai consumatori; produttori di dispositivi. **Scadenze:** - 2022-07-16 — Entrata in vigore del decreto italiano di recepimento - 2025-06-28 — Applicazione dei requisiti di accessibilità - 2030-06-28 — Fine del periodo transitorio per i servizi basati su prodotti già in uso **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare sito ed e-commerce rispetto ai requisiti (norma EN 301 549) - Pubblicare la dichiarazione di accessibilità del servizio #### [Revisione delle norme ISO 14001 e ISO 9001 e cambiamento climatico](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/iso-14001-9001-2026) - Riferimento normativo: Emendamento ISO/IAF 2024 · ISO 14001:2026 · ISO 9001:2026 - Stato: Applicazione progressiva Dal 2024 tutte le norme sui sistemi di gestione chiedono di valutare se il cambiamento climatico è un tema rilevante. Nel 2026 arrivano le nuove edizioni di ISO 14001 e ISO 9001, con un periodo di transizione di circa tre anni per le aziende certificate. **A chi si applica:** Organizzazioni certificate o che vogliono certificarsi, in particolare per partecipare alle gare. **Scadenze:** - 2024-02-23 — Emendamento «azione per il clima» a tutte le norme sui sistemi di gestione - 2026-04-01 (stima) — Pubblicazione della nuova ISO 14001:2026 - 2026-09-01 (stima) — Pubblicazione della nuova ISO 9001:2026 (attesa) - 2029-04-01 (stima) — Fine indicativa della transizione per la ISO 14001 **Cosa deve fare l'impresa:** - Includere il clima nell'analisi del contesto e dei rischi - Pianificare con l'ente di certificazione la transizione alle nuove edizioni ### UE–Cina: commercio e investimenti #### [FSR — Regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/fsr-sovvenzioni-estere) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2022/2560 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2022/2560 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj/ita Permette alla Commissione di indagare i contributi finanziari concessi da paesi extra-UE (sussidi, prestiti agevolati, garanzie, conferimenti di capitale) a imprese attive nell'UE. Impone la notifica preventiva delle concentrazioni rilevanti e delle offerte negli appalti pubblici di valore elevato. **A chi si applica:** Imprese di qualsiasi nazionalità, comprese le aziende cinesi e i loro raggruppamenti, che partecipano ad appalti pubblici UE di valore stimato pari o superiore a 250 milioni di euro o realizzano acquisizioni di imprese UE con fatturato nell'UE di almeno 500 milioni. **Scadenze:** - 2023-01-12 — Entrata in vigore del regolamento - 2023-07-12 — Applicazione: la Commissione può avviare indagini d'ufficio - 2023-10-12 — Obbligo di notifica per concentrazioni e appalti pubblici sopra soglia - 2026-07-12 — Relazione della Commissione sul funzionamento del regolamento **Cosa deve fare l'impresa:** - Mappare i contributi finanziari ricevuti da Stati extra-UE negli ultimi tre anni - Verificare le soglie di notifica prima di presentare offerte o chiudere acquisizioni - Preparare la dichiarazione o la notifica da allegare all'offerta di gara #### [IPI — Strumento per gli appalti internazionali](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/ipi-strumento-appalti-internazionali) - Riferimento normativo: Regolamento (UE) 2022/1031 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Reg. (UE) 2022/1031 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj/ita Consente all'UE di limitare l'accesso agli appalti pubblici europei per imprese e prodotti di paesi che non garantiscono reciprocità alle imprese europee. La prima misura, adottata nel 2025, esclude i dispositivi medici cinesi dagli appalti di valore superiore a 5 milioni di euro. **A chi si applica:** Operatori economici e prodotti originari dei paesi colpiti da misure IPI; stazioni appaltanti UE; imprese europee che usano componenti di quei paesi nelle offerte. **Scadenze:** - 2022-08-29 — Entrata in vigore del regolamento - 2025-06-01 (stima) — Prima misura: dispositivi medici di origine cinese esclusi dagli appalti oltre 5 M€ **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare l'origine dei prodotti offerti nelle gare del settore interessato - Valutare partner e catene di fornitura alternative per le gare sopra soglia #### [Cina: rendicontazione di sostenibilità delle società quotate e standard nazionali](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/cina-rendicontazione-sostenibilita) - Riferimento normativo: Linee guida delle borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino (aprile 2024) · Standard di base del Ministero delle Finanze (dicembre 2024) - Stato: Applicazione progressiva Le tre borse cinesi hanno introdotto linee guida sulla rendicontazione di sostenibilità basate sulla doppia rilevanza, obbligatorie per le principali società quotate (indici SSE 180, STAR 50, SZSE 100, ChiNext e società con doppia quotazione), con i primi report sull'esercizio 2025. Il Ministero delle Finanze ha pubblicato lo standard di base per un sistema nazionale di disclosure, da completare entro il 2030. **A chi si applica:** Società quotate cinesi nei principali indici; a cascata i loro fornitori, compresi quelli italiani ed europei, a cui vengono chiesti dati ambientali e sociali. **Scadenze:** - 2024-04-12 — Le borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino pubblicano le linee guida - 2024-05-01 — Entrata in vigore delle linee guida - 2024-12-01 (stima) — Il Ministero delle Finanze pubblica lo standard di base sulla disclosure di sostenibilità - 2026-04-30 — Termine per i primi report obbligatori (esercizio 2025) - 2030-01-01 (stima) — Obiettivo: sistema nazionale unificato di standard di disclosure **Cosa deve fare l'impresa:** - Prepararsi alle richieste di dati ESG dei clienti cinesi quotati - Allineare i dati già raccolti per CSRD e VSME ai requisiti cinesi #### [Mercato nazionale cinese delle emissioni e obiettivi «dual carbon»](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/cina-mercato-carbonio-ets) - Riferimento normativo: Regolamento provvisorio del Consiglio di Stato sullo scambio di quote di emissione (2024) - Stato: Applicazione progressiva Il mercato nazionale del carbonio, avviato nel 2021 con il settore elettrico, è il più grande al mondo per emissioni coperte e dal 2025 si estende ad acciaio, cemento e alluminio. Sostiene gli obiettivi cinesi di picco delle emissioni prima del 2030 e neutralità carbonica prima del 2060, e incide sul dialogo con il CBAM europeo. **A chi si applica:** Grandi impianti cinesi dei settori coperti; indirettamente gli importatori europei e le imprese con produzione in Cina. **Scadenze:** - 2021-07-16 — Avvio del mercato nazionale con il settore elettrico - 2024-05-01 — In vigore il regolamento provvisorio del Consiglio di Stato - 2025-03-01 (stima) — Estensione ad acciaio, cemento e alluminio - 2030-12-31 (stima) — Obiettivo: picco delle emissioni di CO₂ prima del 2030 - 2060-12-31 (stima) — Obiettivo: neutralità carbonica prima del 2060 **Cosa deve fare l'impresa:** - Monitorare le emissioni degli impianti con metodi compatibili con il CBAM - Documentare il prezzo del carbonio pagato in Cina per i dialoghi con gli importatori UE ### UE–Giappone: commercio e sostenibilità #### [Accordo di partenariato economico UE–Giappone](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/accordo-ue-giappone-epa) - Riferimento normativo: Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio · Protocollo sui flussi transfrontalieri di dati - Stato: In vigore - Testo ufficiale: EUR-Lex · Decisione (UE) 2018/1907 — https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/1907/oj/ita Il più ampio accordo commerciale bilaterale dell'UE: elimina la gran parte dei dazi tra Europa e Giappone, riconosce le indicazioni geografiche europee, apre gli appalti pubblici e semplifica le barriere tecniche. Per ottenere il dazio preferenziale l'esportatore deve dimostrare l'origine con una dichiarazione sull'origine o con la conoscenza dell'importatore. Un protocollo aggiuntivo garantisce i flussi di dati tra le due economie. **A chi si applica:** Esportatori italiani verso il Giappone (agroalimentare, vino, moda, meccanica, chimica) e imprese giapponesi che vendono in Europa. **Scadenze:** - 2019-02-01 — Entrata in vigore dell'accordo - 2024-07-01 (stima) — Entrata in vigore del protocollo sui flussi transfrontalieri di dati **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare la regola d'origine del proprio prodotto e il dazio preferenziale applicabile - Predisporre la dichiarazione sull'origine e conservare la documentazione di supporto - Valorizzare la tutela delle indicazioni geografiche nella strategia commerciale #### [Giappone: standard di sostenibilità SSBJ per le società quotate](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/giappone-standard-sostenibilita-ssbj) - Riferimento normativo: Standard del Sustainability Standards Board of Japan (marzo 2025), allineati a ISSB IFRS S1 e S2 - Stato: In arrivo Il Sustainability Standards Board of Japan ha pubblicato nel 2025 uno standard generale e uno sul clima, allineati agli standard ISSB. L'Agenzia dei servizi finanziari prevede di renderli obbligatori in modo progressivo per le società del segmento Prime della Borsa di Tokyo, partendo dalle più grandi per capitalizzazione, con l'assurance esterna a seguire. **A chi si applica:** Società quotate nel segmento Prime, a partire da quelle con capitalizzazione di almeno 3.000 miliardi di yen; a cascata i fornitori europei a cui vengono chiesti dati sulle emissioni Scope 3. **Scadenze:** - 2025-03-05 — Pubblicazione degli standard SSBJ - 2027-03-31 (stima) — Obbligo previsto per le società Prime con capitalizzazione di almeno 3.000 mld di yen (esercizi chiusi a marzo 2027) - 2028-03-31 (stima) — Estensione prevista alle società con capitalizzazione di almeno 1.000 mld di yen - 2029-03-31 (stima) — Estensione prevista alle società con capitalizzazione di almeno 500 mld di yen **Cosa deve fare l'impresa:** - Prepararsi alle richieste di dati sulle emissioni dei clienti giapponesi - Riutilizzare i dati raccolti per CSRD e VSME in formato compatibile con ISSB #### [Giappone: GX-ETS e prezzo del carbonio della «Green Transformation»](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/giappone-gx-ets-mercato-carbonio) - Riferimento normativo: GX Promotion Act (2023) e successive modifiche - Stato: Applicazione progressiva La strategia giapponese di Green Transformation introduce un mercato delle emissioni (GX-ETS), partito su base volontaria con la GX League e reso obbligatorio per i grandi emettitori, un prelievo sui combustibili fossili per gli importatori e, in seguito, aste di quote per il settore elettrico. È il riferimento con cui le imprese giapponesi si confrontano con il CBAM europeo. **A chi si applica:** Grandi emettitori giapponesi (oltre 100.000 tonnellate di CO₂ annue), importatori di combustibili fossili, produttori di energia; indirettamente i loro partner europei. **Scadenze:** - 2023-04-01 (stima) — Avvio della fase volontaria con la GX League - 2023-05-01 (stima) — Approvazione del GX Promotion Act - 2026-04-01 (stima) — Partecipazione obbligatoria al GX-ETS per i grandi emettitori - 2028-04-01 (stima) — Avvio previsto del prelievo sui combustibili fossili - 2033-04-01 (stima) — Avvio previsto delle aste di quote per il settore elettrico **Cosa deve fare l'impresa:** - Allineare il monitoraggio delle emissioni agli standard richiesti in Giappone e dal CBAM - Valutare l'impatto del prezzo del carbonio su forniture e contratti con il Giappone #### [Giappone: legge sulla promozione della circolazione delle risorse plastiche](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/giappone-legge-circolazione-plastica) - Riferimento normativo: Plastic Resource Circulation Act (in vigore dal 1° aprile 2022) - Stato: In vigore Copre l'intero ciclo della plastica: progettazione ecocompatibile dei prodotti, riduzione dei 12 articoli monouso più diffusi (posate, cannucce, spazzolini, grucce e altri), raccolta e riciclo da parte di comuni e imprese. Chi fornisce almeno 5 tonnellate all'anno di questi articoli deve adottare misure di riduzione. **A chi si applica:** Imprese che distribuiscono articoli in plastica monouso in Giappone (retail, ristorazione, hotel, lavanderie), produttori e chi progetta imballaggi e prodotti in plastica per quel mercato. **Scadenze:** - 2022-04-01 — Entrata in vigore della legge **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare imballaggi e articoli monouso destinati al mercato giapponese - Coordinare la progettazione con il PPWR per usare soluzioni valide in entrambi i mercati ### Italia: adempimenti nazionali #### [RENTRI — Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/rentri) - Riferimento normativo: DM 4 aprile 2023, n. 59 · D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis - Stato: Applicazione progressiva - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 152/2006 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152 Digitalizza la tracciabilità dei rifiuti: iscrizione al registro, registro di carico e scarico in formato digitale e formulario di identificazione (FIR) digitale, con un calendario a scaglioni in base a dimensione e attività. **A chi si applica:** Produttori di rifiuti speciali pericolosi e di alcuni non pericolosi, trasportatori, impianti, intermediari. **Scadenze:** - 2024-12-15 — Apertura delle iscrizioni al registro - 2025-02-13 — Iscrizione per produttori con più di 50 dipendenti e per gli operatori della gestione - 2025-08-14 — Iscrizione per produttori con più di 10 dipendenti - 2026-02-13 — Iscrizione per tutti gli altri obbligati; FIR digitale per tutti **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare il proprio scaglione e l'avvenuta iscrizione - Passare a registro e formulario digitali, con software interoperabile #### [Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/cam-criteri-ambientali-minimi) - Riferimento normativo: D.Lgs. 36/2023, art. 57 · correttivo D.Lgs. 209/2024 · decreti CAM di settore - Stato: In vigore - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 36/2023 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;36 Le stazioni appaltanti devono inserire i CAM in tutte le gare, come specifiche tecniche e clausole contrattuali e come criteri premianti. I decreti di settore (edilizia, pulizie, ristorazione, rifiuti, verde, arredi…) vengono aggiornati periodicamente. **A chi si applica:** Tutte le imprese che partecipano a gare pubbliche. **Scadenze:** - 2023-07-01 — Efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici - 2024-12-31 — In vigore il correttivo al Codice - 2025-01-01 (stima) — Aggiornamento continuo dei decreti CAM di settore **Cosa deve fare l'impresa:** - Conoscere i CAM in vigore nel proprio settore e le prove richieste - Valorizzare in offerta tecnica certificazioni, LCA ed EPD #### [Etichettatura ambientale degli imballaggi (Italia)](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/etichettatura-ambientale-imballaggi) - Riferimento normativo: D.Lgs. 152/2006, art. 219, c. 5 (introdotto dal D.Lgs. 116/2020) - Stato: In vigore - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 116/2020 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;116 Tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano riportano il codice identificativo del materiale (Decisione 97/129/CE) e, per quelli destinati al consumatore, le indicazioni sulla raccolta. Dall'agosto 2028 sarà sostituita dall'etichetta armonizzata del PPWR. **A chi si applica:** Produttori e utilizzatori di imballaggi venduti in Italia. **Scadenze:** - 2023-01-01 — Entrata in vigore dell'obbligo - 2028-08-12 — Sostituzione con l'etichetta armonizzata del PPWR **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare codifiche e indicazioni di raccolta su tutti gli imballaggi - Pianificare il passaggio alla futura etichetta UE #### [Plastic tax e sugar tax](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/plastic-tax-sugar-tax) - Riferimento normativo: Legge 160/2019, art. 1, c. 634–658 e 661–676 · Legge di bilancio 2026 - Stato: Rinviata - Testo ufficiale: Normattiva · L. 160/2019 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160 Imposta di 0,45 € al kg sui manufatti con singolo impiego in plastica (MACSI) e imposta sulle bevande zuccherate. Introdotte nel 2020 e rinviate più volte; la decorrenza è ora fissata al 1° gennaio 2027. **A chi si applica:** Fabbricanti, importatori e acquirenti di MACSI da altri paesi UE; produttori e importatori di bevande zuccherate. **Scadenze:** - 2020-01-01 — Introduzione con la legge di bilancio 2020 - 2027-01-01 — Decorrenza attualmente prevista **Cosa deve fare l'impresa:** - Stimare il peso della plastica vergine negli imballaggi e il costo dell'imposta - Valutare plastica riciclata e compostabile, esenti dall'imposta #### [Obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/polizza-catastrofale-obbligatoria) - Riferimento normativo: Legge 213/2023, art. 1, c. 101–111 · DL 39/2025 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: Normattiva · L. 213/2023 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;213 Le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia devono assicurare terreni, fabbricati, impianti e attrezzature contro alluvioni, frane, terremoti ed esondazioni. Chi non si assicura non può accedere a contributi e agevolazioni pubbliche. **A chi si applica:** Tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, con scadenze diverse per dimensione (escluse le imprese agricole). **Scadenze:** - 2025-03-31 — Obbligo per le grandi imprese - 2025-10-01 — Obbligo per le medie imprese - 2025-12-31 — Obbligo per piccole e micro imprese **Cosa deve fare l'impresa:** - Verificare la copertura sui beni strumentali - Conservare la polizza: è condizione per accedere a bandi e incentivi #### [Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/certificazione-parita-di-genere-uni-pdr-125) - Riferimento normativo: Legge 162/2021 · UNI/PdR 125:2022 · D.Lgs. 36/2023 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: Normattiva · L. 162/2021 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;162 Certificazione volontaria basata su sei aree di indicatori (cultura, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità retributiva, tutela della genitorialità). Dà diritto a uno sgravio contributivo fino all'1% (massimo 50.000 € annui), a punteggi premianti e alla riduzione della garanzia nelle gare. **A chi si applica:** Imprese di ogni dimensione, in particolare chi partecipa a gare o bandi. **Scadenze:** - 2022-03-16 — Pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 125 - 2023-07-01 — Premialità nel nuovo Codice degli appalti **Cosa deve fare l'impresa:** - Fare un'analisi dei gap sui KPI della prassi - Usare la certificazione come leva in gara e per lo sgravio #### [Whistleblowing: canali di segnalazione interni](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/whistleblowing-dlgs-24-2023) - Riferimento normativo: D.Lgs. 24/2023 (Direttiva (UE) 2019/1937) - Stato: In vigore - Testo ufficiale: Normattiva · D.Lgs. 24/2023 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;24 Obbliga ad attivare un canale riservato per segnalare illeciti e a proteggere chi segnala da ritorsioni. È un elemento di governance richiesto anche dagli ESRS (G1) e dai modelli 231. **A chi si applica:** Imprese private con almeno 50 dipendenti e quelle con modello 231, a prescindere dai dipendenti. **Scadenze:** - 2023-07-15 — Obbligo per le imprese con almeno 250 dipendenti - 2023-12-17 — Obbligo per le imprese da 50 a 249 dipendenti **Cosa deve fare l'impresa:** - Attivare un canale riservato, anche digitale, e una procedura scritta - Formare il gestore delle segnalazioni #### [Piano Transizione 5.0](https://www.gruppogm.eu/normative-esg/transizione-5-0) - Riferimento normativo: DL 19/2024, art. 38 · DM attuativo 22 luglio 2024 - Stato: In vigore - Testo ufficiale: Normattiva · D.L. 19/2024 — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;19 Credito d'imposta per investimenti in beni digitali che riducono i consumi energetici di almeno il 3% della struttura produttiva o il 5% del processo, con formazione e impianti da fonti rinnovabili. Gli investimenti andavano completati entro il 31 dicembre 2025. **A chi si applica:** Imprese residenti in Italia che hanno investito nel 2024–2025. **Scadenze:** - 2024-03-02 — Istituzione del piano - 2024-08-07 — Apertura della piattaforma GSE per le prenotazioni - 2025-12-31 — Termine per completare gli investimenti agevolati **Cosa deve fare l'impresa:** - Conservare certificazioni ex post e documentazione per i controlli - Valutare le nuove misure per gli investimenti dal 2026