La risposta in breve
Dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato europeo, compreso quello che avvolge prodotti fabbricati in Cina, deve rispettare il Regolamento (UE) 2025/40: limiti ai PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e ai metalli pesanti, dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica. Seguono le etichette armonizzate dal 2028 e, dal 2030, riciclabilità obbligatoria, contenuto riciclato minimo e spazio vuoto massimo del 50%. Gli obblighi ricadono su fabbricante, importatore e distributore, ma i dati vengono chiesti ai fornitori cinesi.
A chi si rivolge
Produttori cinesi di imballaggi, produttori di beni confezionati in Cina e venduti in UE, venditori online e piattaforme che spediscono ai consumatori europei.
Chi ha gli obblighi
Il fabbricante è chi produce l'imballaggio o lo fa progettare e produrre con il proprio nome; l'importatore è chi lo immette per primo sul mercato UE; distributori e fornitori di servizi di logistica devono verificare la conformità. Chi vende da un paese extra-UE direttamente ai consumatori europei deve nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ogni Stato membro in cui vende.
Cosa cambia dal 12 agosto 2026
Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono superare i limiti fissati per i PFAS; per tutti gli imballaggi la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente deve restare sotto i 100 mg/kg. Per ogni imballaggio servono la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti, da conservare e fornire alle autorità su richiesta.
Le tappe successive: 2028 e 2030
Da agosto 2028 arriva l'etichetta armonizzata con il materiale, per la raccolta differenziata. Dal 2030 tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (classi A, B o C), quelli in plastica devono contenere una quota minima di riciclato, gli imballaggi per l'e-commerce, multipli e da trasporto non possono avere più del 50% di spazio vuoto e alcuni formati monouso vengono vietati.
E-commerce e vendite a distanza
Chi spedisce direttamente ai consumatori europei deve essere registrato nei registri dei produttori dei paesi di destinazione e aderire ai sistemi di responsabilità estesa; le piattaforme online devono verificarlo. Senza registrazione i prodotti possono essere rimossi dal marketplace.
Passo per passo
- 01Censire gli imballaggi per prodotto: materiali, pesi, fornitori, mercati di destinazione
- 02Raccogliere dai fornitori le dichiarazioni su PFAS e metalli pesanti
- 03Preparare dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica
- 04Registrarsi ai sistemi EPR e nominare il rappresentante autorizzato dove serve
- 05Pianificare le etichette armonizzate del 2028
- 06Riprogettare gli imballaggi per riciclabilità, contenuto riciclato e spazio vuoto entro il 2030
Errori da evitare
- Pensare che il regolamento riguardi solo i produttori europei
- Dimenticare gli imballaggi secondari e da trasporto
- Rimandare la riprogettazione al 2029, quando fornitori e materiali riciclati saranno più scarsi
Come vi aiutiamo
Da Shanghai raccogliamo dichiarazioni e dati dai fornitori di imballaggi; da Roma prepariamo la documentazione tecnica, verifichiamo i requisiti di riciclabilità e seguiamo le registrazioni EPR in Italia e negli altri paesi.
