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Regolamento imballaggi PPWR: cosa devono fare gli esportatori cinesi

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi per chi esporta dalla Cina: ruoli, PFAS e metalli pesanti, dichiarazione di conformità, EPR, rappresentante autorizzato, etichette 2028 e requisiti 2030.

· 3 min di lettura · A cura del desk Cina di Gruppo GM · Roma e Shanghai

La risposta in breve

Dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato europeo, compreso quello che avvolge prodotti fabbricati in Cina, deve rispettare il Regolamento (UE) 2025/40: limiti ai PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e ai metalli pesanti, dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica. Seguono le etichette armonizzate dal 2028 e, dal 2030, riciclabilità obbligatoria, contenuto riciclato minimo e spazio vuoto massimo del 50%. Gli obblighi ricadono su fabbricante, importatore e distributore, ma i dati vengono chiesti ai fornitori cinesi.

A chi si rivolge

Produttori cinesi di imballaggi, produttori di beni confezionati in Cina e venduti in UE, venditori online e piattaforme che spediscono ai consumatori europei.

Chi ha gli obblighi

Il fabbricante è chi produce l'imballaggio o lo fa progettare e produrre con il proprio nome; l'importatore è chi lo immette per primo sul mercato UE; distributori e fornitori di servizi di logistica devono verificare la conformità. Chi vende da un paese extra-UE direttamente ai consumatori europei deve nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ogni Stato membro in cui vende.

Cosa cambia dal 12 agosto 2026

Gli imballaggi a contatto con alimenti non possono superare i limiti fissati per i PFAS; per tutti gli imballaggi la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente deve restare sotto i 100 mg/kg. Per ogni imballaggio servono la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti, da conservare e fornire alle autorità su richiesta.

Le tappe successive: 2028 e 2030

Da agosto 2028 arriva l'etichetta armonizzata con il materiale, per la raccolta differenziata. Dal 2030 tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (classi A, B o C), quelli in plastica devono contenere una quota minima di riciclato, gli imballaggi per l'e-commerce, multipli e da trasporto non possono avere più del 50% di spazio vuoto e alcuni formati monouso vengono vietati.

E-commerce e vendite a distanza

Chi spedisce direttamente ai consumatori europei deve essere registrato nei registri dei produttori dei paesi di destinazione e aderire ai sistemi di responsabilità estesa; le piattaforme online devono verificarlo. Senza registrazione i prodotti possono essere rimossi dal marketplace.

Passo per passo

  1. 01Censire gli imballaggi per prodotto: materiali, pesi, fornitori, mercati di destinazione
  2. 02Raccogliere dai fornitori le dichiarazioni su PFAS e metalli pesanti
  3. 03Preparare dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica
  4. 04Registrarsi ai sistemi EPR e nominare il rappresentante autorizzato dove serve
  5. 05Pianificare le etichette armonizzate del 2028
  6. 06Riprogettare gli imballaggi per riciclabilità, contenuto riciclato e spazio vuoto entro il 2030

Errori da evitare

  • Pensare che il regolamento riguardi solo i produttori europei
  • Dimenticare gli imballaggi secondari e da trasporto
  • Rimandare la riprogettazione al 2029, quando fornitori e materiali riciclati saranno più scarsi

Come vi aiutiamo

Da Shanghai raccogliamo dichiarazioni e dati dai fornitori di imballaggi; da Roma prepariamo la documentazione tecnica, verifichiamo i requisiti di riciclabilità e seguiamo le registrazioni EPR in Italia e negli altri paesi.

Normative e scadenze collegate

PPWR per esportatori cinesi

Sì: conta dove l'imballaggio viene immesso sul mercato, non dove è prodotto. Ogni imballaggio venduto nell'UE deve essere conforme.

Chi vende a distanza da un paese extra-UE ai consumatori europei deve nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro di vendita.

Sì, il regolamento riguarda tutti i materiali e tutti i livelli di imballaggio: primario, secondario e da trasporto.

Le etichette armonizzate sul materiale si applicano da agosto 2028, oppure 24 mesi dopo l'atto di esecuzione della Commissione se successivo.

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